Il Codice della Nautica da Diporto (D. Lgs. n° 171 del 18 luglio 2005), attuazione della direttiva 2003/44/CE, indica come navigazione da diporto «quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.(1)» Quali sono le normative da rispettare in Italia? Scoprine di più!
Navi da diporto: come distinguerle
In fatto di normativa sulla navigazione da diporto, la terminologia è fondamentale. Il Codice distingue infatti i mezzi in:
- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).
Il termine “nave da diporto” spesso viene sostituito con “yacht” – che è a tutti gli effetti il tipo di imbarcazione appartenente alla categoria maggiormente utilizzato da privati, ma non il solo.
Uso privato o commerciale: come si distinguono
Sempre all’interno dello stesso Codice le unità vengono definite:
- per uso privato qualora il mezzo da diporto venga utilizzato da persone fisiche per una navigazione unicamente in acque marittime o interne, senza fini di lucro.
- per uso commerciale in caso di utilizzo
a) per contratti di locazione e di noleggio;
b) per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Attraverso queste norme vengono stabilite le sanzioni dal punto di vista civilistico, amministrativo e fiscale.
I documenti di navigazione per i mezzi in questione, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro all’atto dell’iscrizione, sono:
- a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
- b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
La nautica regolamentata dal Codice richiede un tipo particolare di patente: per la conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto è infatti necessaria la patente nautica di categoria A.